Nuovo decreto legge per la sicurezza sul lavoro: Decreto-Legge 159/2025 in Gazzetta Ufficiale
- 9 Novembre 2025
- Posted by: Commerciale
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Il Decreto‑Legge 159/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce un pacchetto di misure urgenti per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa la metà dei suoi 21 articoli è dedicata a prevenzione, formazione e potenziamento dei controlli.
Badge elettronico e “patente a crediti” per i lavoratori
- L’articolo 3 prevede l’obbligo del badge elettronico per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili e potenzialmente esteso ad altri settori a rischio.
- Il badge sarà collegato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), che genererà automaticamente la tessera per i lavoratori registrati.
- Rafforzata la vigilanza del Ispettorato Nazionale del Lavoro con sanzioni più severe e decurtazioni di crediti in caso di violazioni. Anche la notifica preliminare dei cantieri dovrà indicare le imprese in subappalto.
Formazione, prevenzione e ruolo dell’RLS
- L’articolo 5 innalza gli obblighi formativi per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), rendendo obbligatoria la formazione anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
- La formazione dovrà essere registrata digitalmente nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale, entrambi collegati al SIISL.
- Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento alcol e tossicodipendenza. Il datore di lavoro dovrà garantire l’efficienza e l’igiene dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Accreditamento dei formatori
L’articolo 6 impone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, che la Conferenza Stato‑Regioni aggiorni i criteri di accreditamento dei soggetti formatori, garantendo standard omogenei e elevata qualità formativa.
Sicurezza per studenti in alternanza scuola-lavoro
L’articolo 7 estende la copertura assicurativa dell’INAIL agli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, viene vietata la stipula di convenzioni per attività caratterizzate da rischio elevato, a tutela dei giovani.
Norme tecniche e standard internazionali aggiornati
Con l’articolo 10 si sostituisce il riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 con la più recente UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024. Le norme tecniche dovranno essere rese consultabili gratuitamente per favorire la diffusione delle buone pratiche di sicurezza.
Digitalizzazione e tracciabilità tramite il SIISL
- L’articolo 14 conferma il SIISL come piattaforma centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, operativa a partire dal 1° aprile 2026, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità e la sicurezza dei percorsi occupazionali.
- L’articolo 15 introduce l’obbligo per le aziende di adottare linee guida per la raccolta e l’analisi dei “near-miss” (incidenti sfiorati), al fine di prevenire eventi futuri.
Sorveglianza sanitaria potenziata
- L’articolo 17 stabilisce che le visite di sorveglianza sanitaria siano considerate parte dell’orario di lavoro (escluse quelle pre-assuntive). Il medico competente avrà un ruolo rafforzato nelle campagne di prevenzione oncologica e nella gestione di casi di abuso di alcol o stupefacenti in mansioni a rischio.
- Entro 12 mesi dovranno essere definiti i requisiti minimi delle strutture del medico competente.
Estensione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
L’articolo 18 estende la normativa su salute e sicurezza alla realtà del volontariato nella protezione civile (nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/08). Le associazioni dovranno rispettare obblighi di formazione, informazione, addestramento e DPI. Tuttavia, le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono assimilati ai luoghi di lavoro.
Altre misure e ambiti complementari del decreto
Tra gli altri articoli del decreto troviamo:
- Art. 1-2: revisione delle aliquote contributive INAIL e della rete del lavoro agricolo di qualità.
- Art. 4: potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
- Art. 8-9: borse di studio per i familiari delle vittime del lavoro e adeguamento dell’età per l’assegno di incollocabilità INAIL.
- Art. 11-12: misure finanziarie e assunzioni di personale medico nell’INAIL.
- Art. 13 e 16: coordinamento e semplificazione dei controlli e delle attività di prevenzione del servizio sanitario nazionale.
- Art. 19-20: disposizioni sul personale temporaneo e proroga dello stato di emergenza in Toscana.
Conclusione: un passo avanti verso la sicurezza del lavoro digitale, tracciabile e preventiva
Il Decreto-Legge 159/2025 segna un passo significativo verso un modello di sicurezza sul lavoro più digitale, tracciabile e basato sulla prevenzione, con un forte ruolo attribuito alla formazione, alla vigilanza e alla cultura della prevenzione. La piena efficacia di queste misure dipenderà però dall’emanazione dei relativi decreti attuativi e dal processo di conversione in legge entro la fine del 2025.